Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Eventuale erroneità - Irrilevanza in mancanza di querela di falso - Conseguenze ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009
L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009