Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22595 del 26/10/2009
Vizio processuale - Requisiti - Questione non espressamente formulata ma tacitamente proposta - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto che la richiesta di riduzione della somma già riconosciuta dal primo giudice in favore dell'attore fosse implicitamente contenuta nell'originaria richiesta di rigetto della domanda attrice e nella integrale contestazione delle pretese della medesima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22595 del 26/10/2009