Sentenza pronunciata dal giudice di pace, secondo equità, in causa almeno in parte di valore indeterminabile - Impugnazione esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Qualora il giudice di pace abbia erroneamente deciso secondo equità una causa che eccede i limiti di valore di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il mezzo d'impugnazione esperibile contro tale pronuncia è l'appello e non il ricorso per cassazione, che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007