Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26090 del 30/11/2005
Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, per violazioni della Costituzione e delle norme comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art.360. Sono pertanto inammissibili le censure che lamentino violazioni di norma nazionali ordinarie (quali nella specie le norme del d.lgs. n. 261 del 1999), restando irrilevante la circostanza che si tratti di disposizioni emesse in attuazione di direttiva comunitaria, giacchè esse non divengono per questo norme comunitarie e quindi sovraordinate rispetto alle norme ordinarie nazionali. (Fattispecie relativa a controversia risarcitoria per la perdita di una busta contenente danaro da parte di una società privata esercente servizi di recapito).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26090 del 30/11/2005