Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1278 del 21/01/2005
Servizio comunale di erogazione dell'acqua - Previsione di canone per quota fissa e di canone aggiuntivo presuntivo - Azione di accertamento negativo dell'utente contro il Comune - Avanti al Giudice di pace - Decisione secondo equità - Rigetto della domanda per la quota fissa - Accoglimento per quella presuntiva - Previa disapplicazione della delibera comunale determinativa - Legittimità - Fondamento.
In relazione ad una controversia introdotta da un utente del servizio comunale di erogazione dell'acqua nei confronti del Comune erogatore del servizio, per ottenere l'accertamento negativo della debenza sia delle quote di corrispettivo del servizio costituenti il canone dovuto per quota fissa, sia delle somme dovute in eccedenza a titolo di corrispettivo per consumo determinato in via presuntiva con riguardo alla composizione del nucleo familiare dell'utente, il giudice di pace che, nel decidere la controversia secondo equità in ragione del valore del credito, riconosce dovuta la quota fissa e non dovuta quella in eccedenza, correttamente disapplica a questo secondo scopo la deliberazione della Giunta Comunale che ha stabilito le quote presuntive dovute in eccedenza, adducendo come giustificazione l'unilaterale determinazione da parte del Comune dei consumi presuntivi, senza un accordo contrattuale, costituente invece nella specie il presupposto legale della richiesta di somme di denaro in base ad un patto negoziale ed in carenza di potere impositivo. Tale disapplicazione costituisce implicita applicazione dell'art. 23 della Costituzione, dei principi sulle fonti delle obbligazioni, di cui all'art. 1173 cod. civ., e di quelli sulla determinazione del contenuto del contratto sulla base dell'accordo delle parti, di cui all'art. 1321 cod. civ. e pertanto risponde al principio per cui il giudice di pace, anche allorquando procede alla disapplicazione di un atto amministrativo nell'esplicazione della giurisdizione equitativa, deve formulare il giudizio che la giustifica "secundum legem".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1278 del 21/01/2005