Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che prevede - nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti - l'espressa approvazione per iscritto delle clausole "vessatorie", non è deducibile con ricorso per cassazione avverso le sentenze in questione, non costituendo tale disposizione un principio informatore della materia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010