Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005
Giudice di pace - Domanda relativa a somma di danaro - Con espresso contenimento nel limite della "competenza di lire due milioni" - E con richiesta di interessi e rivalutazione - Valore - Determinazione in lire due milioni - Fondamento - Conseguenze - Inappellabilità della successiva sentenza - Ricorribilità in cassazione.
In relazione ad una domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di danaro, proposta avanti al giudice di pace con l'espressa precisazione del contenimento "nei limiti della competenza del giudice adito di lire due milioni", nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria, equivalendo il riferimento al suddetto importo all'indicazione di una somma determinata e dovendosi la richiesta degli accessori, in ragione della precisazione circa i suddetti limiti di competenza, intendere come relativa al momento successivo alla proposizione della domanda e come tale non incidente ai fini del suo valore, deve ritenersi che il valore della domanda sia di lire due milioni e, quindi, riconducibile alla giurisdizione di equità del giudice adito, con la conseguenza che la sentenza risulta non appellabile e ricorribile per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005