Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21049 del 28/09/2006
Qualificazione - Requisito essenziale - Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Declaratoria di nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche di ufficio - Configurabilità - Inesistenza - Equiparabilità - Effetto conseguenziale - Rilevazione del vizio nel giudizio di legittimità - Rimessione della causa in sede di impugnazione al medesimo giudice della sentenza priva della sottoscrizione -
Necessità - provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità - Sentenza di appello - Mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio - Nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Relativo accertamento nel giudizio di legittimità - Conseguenze - Rinvio della causa al medesimo giudice - Necessità.
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Ne consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia. Trattasi, invero, di rinvio improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va "sostituito" con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va "rinnovato" dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare in grado di appello sulla sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21049 del 28/09/2006