Sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro - Subordinazione all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata - Efficacia di titolo esecutivo - Presupposto - Effettiva restituzione o deposito della cosa - Rilevanza - Mera offerta della prestazione - Insufficienza.
La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 cod. civ., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15395 del 28/06/2010