PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010
Istanza di distrazione delle spese del procuratore anticipante - Omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione - Mera omissione materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Procedura di correzione prevista dall'art. 391 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14831 del 18/06/2010