Giudizio di rinvio - Termini della controversia - Modificabilità - Esclusione - Pronuncia sul merito di pretese in precedenza avanzate - Errore materiale nell'indicazione dell'atto di vendita - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Violazione - Esclusione - Fondamento.
In sede di giudizio di rinvio, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso; ne consegue che non incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di rinvio che pronunci sul merito delle pretese in precedenza avanzate dall'attore, non essendo a ciò ostativo l'errore materiale occorso, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, con riguardo all'indicazione degli estremi dell'atto di vendita di cui venga chiesta la nullità, correttamente individuati nella sentenza di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010