Impugnazione in cassazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento.
E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23635 del 22/11/2010