Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorso per cassazione - Criteri - Violazione dei principi fondamentali della materia - Onere di registrazione delle sentenze civili - Spese integralmente a carico della parte che ha interesse alla pronuncia o che acquisti la proprietà di un bene - Configurabilità - Esclusione.
Le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità ed impugnabili con ricorso per cassazione - per non essere alle medesime applicabile, "ratione temporis", la modifica dell'art. 339 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - possono essere impugnate, fra l'altro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, per violazione dei principi informatori della materia; fra questi non possono considerarsi ricompresi, in relazione all'onere di registrazione delle sentenze civili, né il principio per cui le spese di registrazione debbano gravare per intero sulla parte nel cui interesse la pronuncia venga emessa, né quello per cui, trattandosi di sentenza che dispone effetti acquisitivi della proprietà di un bene, tali spese siano per intero a carico dell'acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/2011