Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4282 del 22/02/2011
Sentenze del giudice di pace emesse secondo equità per limiti di valore - Regime di impugnazione antecedente il d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Limiti - Principi informatori della materia - Specifica indicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i millecento euro e soggette, "ratione temporis", al regime impugnatorio antecedente quello di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - soltanto in relazione ai principi informatori della materia, restando preclusa la denuncia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale; ne consegue che costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale si lamentava, in relazione alla domanda di ripetizione di spese condominiali anticipate dall'amministratore, una generica violazione dei principi in tema di mandato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4282 del 22/02/2011