Provvedimenti del giudice civile - sentenza - esecuzione provvisoria (della) - appello - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013
Procedimento di sospensione - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spesa relativa - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'esito complessivo dell'appello - Necessità.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo. Pertanto, ove la sentenza impugnata sia stata riformata "in toto" dal giudice d'appello, la liquidazione delle spese relative a tale subprocedimento non può essere esclusa sul presupposto che l'istanza di sospensione fosse stata, "medio tempore", rigettata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013