Mancata liquidazione delle spese generali - Natura - Errore materiale - Fondamento - Conseguenze.
La mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013