Principio della "ragione più liquida" - Possibilità di definizione del giudizio per ragioni di merito - Questione pregiudiziale - Assorbimento della stessa - Ammissibilità - Fattispecie.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9936 del 08/05/2014