Termine di comunicazione - Carattere ordinatorio - Sussistenza.
Il termine di tre giorni per la comunicazione, da parte del cancelliere, delle ordinanze pronunciate fuori udienza non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10607 del 23/05/2016