Deliberazione assunta da un collegio costituito da magistrati legittimamente preposti all'ufficio - Successiva cessazione dalle funzioni di uno di essi - Conseguenze sulla validità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
L'accertamento della sussistenza in capo al magistrato della "potestas iudicandi", che lo legittima all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, va compiuto al momento della deliberazione della decisione, e non a quello del deposito della minuta, in quanto la decisione è "presa" quando si delibera in camera di consiglio, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto (e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia della sentenza, è irrilevante che, dopo la decisione, uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23423 del 04/11/2014