Fatti secondari - Nozione - Omessa considerazione di tali fatti - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Violazione dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. - Limiti.
Il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere (nella specie, al risarcimento del danno da illecito concorrenziale); in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della "quaestio facti" in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione "in iure" della fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011