Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012
Sentenza non definitiva che dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Conseguenze - Possibilità di risolvere in modo diverso le medesime questioni con la sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento - Eventuale violazione del giudicato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
La sentenza non definitiva che dichiari la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, revochi il decreto ingiuntivo opposto e nomini, con separata ordinanza, un consulente tecnico per la nuova determinazione delle somme spettanti alla banca, preclude allo stesso giudice, in sede di sentenza definitiva, l'accertamento negativo del credito in capo a tale creditore, comportando implicitamente la prima pronuncia l'accertamento dell'esistenza di un capitale sul quale computare gli accessori; invero, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012