Risarcimento danni da demansionamento - Difetto di allegazioni e prova sull'entità del danno - Principio della "ragione più liquida" - Operatività - Conseguenze.
Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016