Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007