Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Richiesta della parte - Momento in cui può essere formulata.
L'ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. può essere pronunciata solo dopo che l'istruzione è chiusa; ciò avviene, nel procedimento davanti al tribunale, quando il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio (ex art. 189, primo comma, cod. proc. civ.) o allo stesso istruttore in funzione di giudice unico (art. 281 "quinquies" cod. proc. civ.) e, poiché la norma non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, è da ritenere sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria, rinviando le parti per la precisazione delle conclusioni, disattendendo esplicitamente o implicitamente le istanze istruttorie formulate.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003