Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Istanza - Proposizione - Dopo l'invito a precisare le conclusioni e all'udienza fissata a tal fine - Ammissibilità.
L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'art. 186 "quater", può essere proposta dopo che il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed è efficacemente presentata nella medesima udienza od in quella successiva in cui le conclusioni sono precisate, determinando nel giudice istruttore il potere e dovere di pronunciarsi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002