Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. ("ante" novella del 2005) - Impugnazione prima del deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Qualora sia applicabile il quarto comma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma primo, lett. m), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e succ. modif. ed integr.), deve ritenersi inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui alla suddetta norma prima del deposito della rinunzia (validamente notificata) dell'intimato alla sentenza, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, e, dunque, prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006