Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005
Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza e deposito della stessa - Efficacia di sentenza appellabile - Formulazione di riserva di appello - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza notificato dall'intimato all'altra parte, l'ordinanza si converte in sentenza direttamente appellabile; qualora non si verifichi detta sequenza procedimentale, l'ordinanza mantiene il carattere di provvedimento di natura non decisoria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio. Pertanto, in nessun caso essa acquista natura di sentenza non definitiva, rispetto alla quale sia ammissibile eventuale riserva di impugnazione, la quale, se effettuata dall'intimato all'atto della rinunzia, resta senza effetto, con la conseguenza che, se il gravame avverso l'ordinanza anticipatoria non è proposto tempestivamente, essa non è più soggetta ad appello. (Nella specie, il deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza, notificatogli dagli intimati, era stato effettuato dall'intimante e la causa davanti al tribunale si era conclusa con il rigetto in sentenza delle domande riconvenzionali dei convenuti intimati).
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005