Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001
Notificazione della citazione a persona deceduta - Dichiarazione di contumacia - Pronuncia della sentenza - Inesistenza della stessa - Denunciabilità in ogni stato o grado - Osservanza formale delle regole di notificazione - Irrilevanza - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Erroneità - Ininfluenza sull'inesistenza - Fondamento.
Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001