Ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8048 del 21/03/2019
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha rilevato un vizio di extrapetizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda principale di "negatoria servitutis" proposta dai condomini di una unità immobiliare nei confronti dei comproprietari di altra unità immobiliare e di una riconvenzionale presentata da questi ultimi volta all'accertamento positivo della contestata servitù di passaggio, aveva accolto la seconda riqualificandola, però, quale richiesta di riconoscimento del pari uso delle parti comuni dell'area oggetto di causa ex art. 1102 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8048 del 21/03/2019