Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Mancata statuizione su un motivo di impugnazione - Rigetto di altro motivo implicante la reiezione del motivo non espressamente esaminato - Omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 (Rv. 654304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112