Procedimento per cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e resistenza all'istanza - Liquidazione delle spese del giudizio - Possibilità - Fondamento.
Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_380