Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25690 del 11/10/2019 (Rv. 655484 - 01)
Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel risarcire il danno biologico occorso alla lavoratrice in conseguenza della ritardata reintegra nel posto di lavoro, lo aveva liquidato nella misura richiesta nell'appello incidentale, in mancanza della richiesta di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25690 del 11/10/2019 (Rv. 655484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2043