Procedimento di correzione degli errori materiali - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019 (Rv. 656089 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288