Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia- Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 03)
Pronuncia sulle spese processuali - Omessa indicazione della parte sulla quale gravano in via definitiva le spese di CTU - Omessa pronuncia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice
Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, aveva taciuto sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092,