Immutabilità del collegio partecipante all'ultima attività processuale - Cass. n. 15660/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio Art. 276, comma 1, c.p.c. - Interpretazione - Immutabilità del collegio partecipante all'ultima attività processuale (discussione ovvero precisazione delle conclusioni) prima della decisione - Necessità - Violazione - Nullità della sentenza.
Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15660 del 23/07/2020 (Rv. 658777 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_352