Skip to main content

Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Cass. n. 14144/2020)

 Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Controversia decisa da giudice diverso da quello davanti a cui sono state precisate le conclusioni- Nullità - Conseguenze - Erronea remissione al primo giudice da parte di quello dell'impugnazione - Dovere del giudice al quale la controversia è rimessa di deciderla nel merito- Fondamento - Caducazione dell'intera attività processuale – Esclusione - provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' .

Nell'ipotesi di sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni, rispetto alla quale il giudice d'appello, dopo averne dichiarato la nullità, abbia erroneamente rimesso la causa al primo giudice, il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di esaminare il merito della causa, non già di rinnovare l'intero giudizio, atteso che la nullità, come nel caso dell'art. 161, comma 2, c.p.c., riguarda solo la pronuncia della sentenza, mentre l'attività processuale anteriore resta valida.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14144 del 08/07/2020 (Rv. 658414 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354

corte

cassazione

14144

2020