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Sentenza della Corte di cassazione - Interpretazione del dispositivo -  Cass. n. 24417/2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Sentenza della Corte di cassazione - Interpretazione del dispositivo - Procedimento di correzione degli errori materiali - Esclusione - Ricorso per revocazione - Esclusione - Fattispecie.

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parte assistita dal medesimo difensore").

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24417 del 03/11/2020 (Rv. 659912 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2

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24417

2020