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Motivazione - Errore grossolano – Cass. n. 19325/2020

Provvedimenti del giudice civile -Motivazione - Errore grossolano - Invalidità - Esclusione - Fattispecie.

La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l'uso dell'ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che "non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso").

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19325 del 17/09/2020 (Rv. 658821 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_061 Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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cassazione

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2020