Cause di valore non eccedente millecento euro – Cass. n. 769/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equità' - Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1342