Vizio di omessa pronunzia – Cass. n. 2181/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni - Decisione comportante il rigetto della pretesa in mancanza di una specifica argomentazione - Vizio di omessa pronunzia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia in merito alla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice di merito comunque deciso il gravame nel merito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112