Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale – Cass. n. 11306/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto – sottoscrizione - Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione - Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza.
La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_156