Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Cass. n. 9255/2021
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Pronuncia di merito fondata su mutamento della "causa petendi" - Violazione - Sussistenza - Fattispecie.
Si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno da denegata paternità, la sentenza di merito, cassata dalla S.C. per la violazione del principio sopra indicato, aveva rigettato la domanda del presunto figlio sulla base della ritenuta insussistenza del collegamento eziologico tra la denegata paternità e la patologia schizoaffettiva di cui egli era portatore, ma la domanda era fondata sulla diversa circostanza che la denegata paternità avrebbe determinato il danno-evento di non poter accedere alle opportunità sociali ed economiche consentite dalla collocazione professionale del presunto padre, da cui sarebbe poi dipeso il danno-conseguenza, identificabile nel dedotto pregiudizio patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021 (Rv. 661072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112