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Interpretazione degli atti difforme da quella delle parti – Cass. n. 16608/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Interpretazione degli atti difforme da quella delle parti - Legittimità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.

 

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021 (Rv. 661686 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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2021