Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Giudizio equitativo - Dovere del giudice - Indicazione in motivazione dei parametri relativi ai criteri valutativi collegati a emergenze verificabili o apprezzabili e pertinenti al tema della decisione - Necessità - Fondamento.
Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28075 del 14/10/2021 (Rv. 662555 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226
Corte
Cassazione
28075
2021