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Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o dichiarative – Cass. n. 27416/2021

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - esecuzione provvisoria (della) - Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o dichiarative - Ambito e limiti - Fattispecie.

 

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del 08/10/2021 (Rv. 662417 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_608, Cod_Proc_Civ_art_605

 

Corte

Cassazione

27416

2021