Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Cass. n. 36596/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 (Rv. 663244 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_275, Cod_Proc_Civ_art_281 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_352