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Assorbimento cd. improprio di una domanda – Cass. n. 48/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia - Assorbimento cd. improprio di una domanda - Nozione - Conseguenze in materia di impugnazione - Fattispecie.

 

In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha precisato che, a fronte di una decisione di primo grado che, decidendo sulla revocatoria di rimesse in conto corrente, ha rigettato la domanda per difetto di scientia decoctionis, senza nulla dire sulla revocabilità delle rimesse, l'appellante correttamente può limitarsi a sostenere, nel giudizio di impugnazione, che la banca fosse consapevole della situazione di decozione del correntista).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 48 del 04/01/2022 (Rv. 663479 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324

 

Corte

Cassazione

48

2022