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Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente – Cass. n. 3810/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità - inesistenza - Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Fattispecie.

 

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere sia in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo, sia con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale efficace. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il giudice, adito per una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, si era pronunciato nel merito accertando l'inesistenza di una servitù e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3810 del 07/02/2022 (Rv. 663968 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

3810

2022