Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Rito ordinario - Mancanza di dispositivo sottoscritto dal presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276
Corte
Cassazione
4430
2022