Mero deposito di istanza di correzione – Cass. n. 17565/2022
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Mero deposito di istanza di correzione - Inammissibilità - Fondamento - Iscrizione a ruolo d'ufficio - Conversione nel procedimento officioso di cui all'art. 391 bis c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze.
Il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17565 del 31/05/2022 (Rv. 665094 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_380